Regolamento Studenti

Sistema Gestione Qualità - Procedura SG 2.2 - Rev.00 del 02/09/2024

Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo
REGOLAMENTO

Titolo I – Principi generali dei corsi dell’Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo

Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Accademia Nazionale del Cinema e
dello Spettacolo e le procedure per l’istituzione, l’attivazione ed il funzionamento dei corsi erogati
presso la stessa, nonché i diritti e i doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 – Finalità della Scuola
1. L’Accademia è istituita con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione
professionale teorica e pratica relativi all’ambito cinematografico e dello spettacolo, nonché
masterlab, workshop ed eventi speciali a carattere artistico e culturale. Nella fattispecie,
l’Accademia eroga i seguenti corsi: Regia e Sceneggiatura; Cinematographer e Film Editor;
Doppiaggio; Sound Engineering; Make-up cinematografico; Hairstylist cinematografico.
2. Il nostro obbiettivo, insieme al corpo docenti e ai tutor, è quello di accompagnare gli allievi in
un percorso di crescita personale e professionale, grazie a un piano didattico teorico/pratico
studiato ad hoc per preparare efficacemente al mondo del lavoro.

Art. 3 – Libertà fondamentali
1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.

Titolo II – Organi della Scuola

Art. 4 – Organi dell’Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo
1. Sono organi dell’Accademia il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore è il responsabile della Scuola, ne indirizza le attività e la rappresenta verso l’esterno,
presiede il Consiglio della Scuola, individua le strategie di promozione delle attività della Scuola.
È facoltà del Direttore designare un Vice Direttore tra i componenti del Consiglio che lo
sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.
3. Il Consiglio della Scuola promuove, coordina e armonizza le attività di formazione della Scuola
e in particolare ha i seguenti compiti:
a) definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività nell’ambito della
formazione professionalizzante e permanente;
b) promuovere le attività di collaborazione con università, enti, istituzioni e imprese nazionali e
internazionali nelle materie di competenza;
c) proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi professionali;
d) approvare il “Regolamento” per la gestione dei corsi professionali.
Il Consiglio della Scuola è costituito da:
a) il Direttore della Scuola;
b) il Responsabile della Segreteria;
c) un referente o Tutor per ognuno dei corsi.
4. Ciascun corso professionale dell’Accademia si avvale di un Coordinatore o Tutor, che ha la
funzione di promozione e di coordinamento delle attività del singolo corso a cui è assegnato.

Titolo III – Tipologie di attività

Art. 5 – Corsi di formazione
1. L’Accademia istituisce corsi di formazione professionale relativi all’ambito cinematografico e
dello spettacolo che comprendono sia attività di didattica frontale e seminariale che esercitazioni
pratiche;
2. I singoli corsi sono regolamentati come da seguente Titolo IV.

Art. 6 – MasterLab, Workshop ed eventi speciali
1. L’Accademia, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, progetta, sviluppa
e promuove masterlab, workshop, incontri ed eventi speciali, sia a pagamento che gratuiti, con
contenuti integrativi e complementari rispetto all’offerta formativa istituzionale, finalizzati
all’accrescimento e all’aggiornamento delle competenze e capacità degli studenti.

Titolo IV – Regolamento dei corsi di formazione, iscrizione e frequenza

Art. 7 – Norme generiche di iscrizione, carriera e frequenza
1. L’iscrizione ad un corso di formazione professionale dell’Accademia è compatibile con la
contemporanea iscrizione ad un qualsiasi altro corso di studio (Diploma di scuola superiore,
Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di ricerca);
2. I corsi dell’Accademia hanno, di norma, una durata di 18 mesi, salvo dove diversamente
specificato, e rilasciano un certificato di partecipazione con votazione finale;
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte ore totale del singolo corso, salvo
dove diversamente specificato. Il mancato raggiungimento della percentuale di presenze
obbligatorie comporterà la non ammissione dello studente all’esame finale del corso o comunque,
per i corsi non dove non è previsto un esame finale, non consentirà allo studente di ottenere il
certificato di partecipazione;
4. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico e che hanno superato con successo l’esame finale;
5. Alcune lezioni dei corsi possono essere erogate, laddove il programma didattico lo consenta,
anche con l’utilizzo di forme di didattica a distanza: in questo caso è fatto obbligo agli studenti
collegati telematicamente di tenere acceso il video per tutta la durata della lezione e di registrarsi
con il proprio nome e cognome, in modo da permettere di segnare correttamente la presenza;
6. In casi eccezionali quali calamità naturali, pandemie o altro, l’Accademia attiverà la didattica a
distanza per gli studenti di tutti i corsi;
7. L’Accademia consente ad ogni studente, che ne faccia richiesta, di recuperare le lezioni perse
durante il corso: la richiesta dovrà pervenire in modalità scritta tramite e-mail alla Segreteria che,
in base alle disponibilità delle classi e della capienza delle aule, provvederà a comunicare per
iscritto le date per i recuperi;
8. Per qualsiasi necessità gli studenti possono rivolgersi alla Segreteria nelle seguenti giornate ed
orari:
a) il lunedì e il martedì dalle 10.00 alle 17.00, sia tramite e-mail che tramite telefono;
b) il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30, sia tramite e-mail che tramite telefono;
c) dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00, esclusivamente tramite e-mail.
9. Le modalità di gestione, conclusione e sospensione della carriera degli allievi dei corsi di
formazione sono normate nei regolamenti dei singoli corsi.

Art. 8 – Corso di Regia e Sceneggiatura
1. Il corso di Regia e Sceneggiatura ha una durata complessiva di 18 mesi e prevede 60 lezioni
della durata di 3 ore ciascuna che si tengono una volta a settimana nella giornata del sabato, per
un totale di 180 ore di lezioni frontali, a cui vanno aggiunte 70 ore di pre-produzione, produzione
e post-produzione previste per la realizzazione di cortometraggi di fine anno (esame finale), per
un totale di 250 ore;
2. La pre-produzione, produzione e post-produzione dei cortometraggi di fine anno (esame
finale) si svolgeranno alla domenica per l’intera giornata (pre-produzione e produzione dalle 9.00
alle 20.00, post-produzione dalle 9.30 alle 19.30);
3. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
4. Per iscriversi al corso di Regia e Sceneggiatura è necessario aver conseguito il diploma di
maturità;
5. La frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie comporterà la non ammissione dello
studente all’esame finale del corso;
6. Il corso di Regia e Sceneggiatura consente la fruizione delle lezioni a distanza per quanto
concerne argomenti del piano didattico che riguardano la parte teorica del corso: in questo caso
è fatto obbligo agli studenti collegati telematicamente di tenere acceso il video per tutta la durata
della lezione e di registrarsi con il proprio nome e cognome, in modo da permettere di segnare
correttamente la presenza;
7. Non è possibile erogare in modalità a distanza le lezioni che riguardano la parte pratica del
percorso didattico, nella fattispecie le dimostrazioni pratiche sui set, le esercitazioni sui set
(laboratori) e i cortometraggi di fine corso (esame finale), né i masterlab, workshop e eventi
speciali;
8. Il voto finale è composto nella seguente misura:
a) 20% frequenza alle lezioni;
b) 20% partecipazione in aula;
c) 20% prove scritte e esercitazioni pratiche in itinere (laboratori);
d) 40% esame finale.
9. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico, che hanno superato con successo l’esame finale e che hanno
completato i pagamenti delle quote mensili;
10. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
11. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno quattro anni di tempo dalla
data di iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote
mensili.

Art. 9 – Corso di Cinematographer e Film Editor
1. Il corso di Cinematographer e Film Editor ha una durata di 18 mesi e prevede 60 lezioni della
durata di 6 ore ciascuna che si tengono una volta a settimana nella giornata del sabato, per un
totale di 360 ore di lezioni frontali, a cui vanno aggiunte 70 ore di pre-produzione, produzione e
post-produzione previste per la realizzazione di cortometraggi di fine anno (esame finale), per
un totale di 430 ore;
2. La pre-produzione, produzione e post-produzione dei cortometraggi di fine anno (esame
finale) si svolgeranno alla domenica per l’intera giornata (pre-produzione e produzione dalle 9.00
alle 20.00, post-produzione dalle 9.30 alle 19.30);
3. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
4. La frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie comporterà la non ammissione dello
studente all’esame finale del corso;
5. Il corso di Cinematographer e Film Editor la fruizione delle lezioni a distanza è possibile
esclusivamente per la prima parte del programma didattico relativo al modulo
“Cinematographer” e per una parte del programma relativo al modulo “Film Editor”;
6. Non è possibile erogare in modalità a distanza le lezioni che riguardano la parte pratica del
percorso didattico, nella fattispecie le dimostrazioni pratiche sui set, le esercitazioni sui set
(laboratori) e i cortometraggi di fine corso (esame finale), né i masterlab, workshop e eventi
speciali;
7. Il voto finale è composto nella seguente misura:
a) 20% frequenza alle lezioni;
b) 20% partecipazione in aula;
c) 20% prove scritte e esercitazioni pratiche in itinere (laboratori);
d) 40% esame finale.
8. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico, che hanno superato con successo l’esame finale e che hanno
completato i pagamenti delle quote mensili;
9. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
10. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno quattro anni di tempo dalla
data di iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote
mensili.

Art. 10 – Corso di Sound Engineering
1. Il corso di Sound Engineering ha una durata complessiva di 18 mesi e prevede 44 lezioni della
durata di 4 ore ciascuna che si tengono una volta a settimana nella giornata del sabato, per un
totale di 200 ore di lezioni frontali, a cui vanno aggiunte 16 lezioni della durata di 8 ore ciascuna
per la specialistica, per un totale di 300 ore;
2. Negli ultimi tre/quattro mesi del corso, gli studenti seguiranno le lezioni della specialistica di
propria scelta, che si svolgeranno alla domenica per l’intera giornata (dalle 10.30 alle 19.00);
3. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
4. La frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie comporterà la non ammissione dello
studente all’esame finale del corso;
5. Il corso di Sound Engineering consente la fruizione delle lezioni a distanza per quanto concerne
argomenti del piano didattico che riguardano la parte teorica del corso: è fatto obbligo agli
studenti collegati telematicamente di tenere acceso il video per tutta la durata della lezione e di
registrarsi con il proprio nome e cognome, in modo da permettere di segnare correttamente la
presenza;
6. Non è possibile erogare in modalità a distanza le lezioni che riguardano la parte pratica del
percorso didattico, nella fattispecie esercitazioni in studio di registrazione, uscite didattiche e le
lezioni della specialistica, né i masterlab, workshop e eventi speciali;
7. Il voto finale è composto nella seguente misura:
a) 20% frequenza alle lezioni;
b) 20% partecipazione in aula;
c) 20% prove scritte e esercitazioni pratiche in itinere;
d) 40% esame finale.
8. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico, che hanno superato con successo l’esame finale e che hanno
completato i pagamenti delle quote mensili;
9. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
10. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno quattro anni di tempo dalla
data di iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote
mensili.

Art. 11 – Corso di Doppiaggio
1. Il corso di Doppiaggio ha una durata complessiva di 18 mesi e prevede 60 lezioni della durata
di 3 ore ciascuna che si tengono una volta a settimana nella giornata del sabato, per un totale di
180 ore di lezioni frontali;
2. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie non consentirà allo studente di
ottenere il certificato di partecipazione;
4. Il corso di Doppiaggio consente la fruizione delle lezioni a distanza per quanto concerne
argomenti del piano didattico che riguardano la parte teorica del corso: è fatto obbligo agli
studenti collegati telematicamente di tenere acceso il video per tutta la durata della lezione e di
registrarsi con il proprio nome e cognome, in modo da permettere di segnare correttamente la
presenza;
5. Non è possibile erogare in modalità a distanza le lezioni che riguardano la parte pratica del
percorso didattico, nella fattispecie esercitazioni in sala doppiaggio, né i masterlab, workshop ed
eventi speciali;
6. Il corso di Doppiaggio non prevede un esame finale con votazione;
7. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico e che hanno completato i pagamenti delle quote mensili;
8. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
9. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno quattro anni di tempo dalla
data di iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote
mensili.

Art. 12 – Corso di Make-up per il Cinema e per lo Spettacolo
1. Il corso di Make-up Cinematografico ha una durata complessiva di 16 mesi e prevede 52 lezioni
della durata di 3 ore ciascuna che si tengono una volta a settimana nella giornata del sabato, o
della domenica o del lunedì (come specificato nel modulo di iscrizione), per un totale di 156 ore
di lezioni frontali, a cui vanno aggiunte 4 ore previste per l’esame finale, per un totale di 160 ore;
2. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria all’80% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie comporterà la non ammissione dello
studente all’esame finale del corso;
4. Il corso di Make-up Cinematografico consente la fruizione delle lezioni a distanza per quanto
concerne solo alcuni argomenti del piano didattico: è fatto obbligo agli studenti collegati
telematicamente di tenere acceso il video per tutta la durata della lezione e di registrarsi con il
proprio nome e cognome, in modo da permettere di segnare correttamente la presenza;
5. Non è possibile erogare in modalità a distanza le lezioni che riguardano gli argomenti delle
prime lezioni introduttive (trucco Correttivo) e degli effetti speciali, né i masterlab, workshop ed
eventi speciali;
6. Il voto finale è composto nella seguente misura:
a) 20% frequenza alle lezioni;
b) 20% partecipazione in aula;
c) 20% prove in itinere;
d) 40% esame finale.
7. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico, che hanno superato con successo l’esame finale e che hanno
completato i pagamenti delle quote mensili;
8. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
9. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno tre anni di tempo dalla data di
iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote mensili.

Art. 13 – Corso di Hairstylist Cinematografico
1. Il corso di Hairstylist Cinematografico ha una durata complessiva di 8 mesi e prevede 16 lezioni
della durata di 8 ore ciascuna che si tengono alla domenica, a settimane alterne, per un totale di
128 ore di lezioni frontali, a cui vanno aggiunte 2 ore previste per l’esame finale, per un totale di
130 ore;
2. Il programma didattico del corso è consultabile nel sito internet dell’Accademia;
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria all’80% del monte ore totale del corso. Il mancato
raggiungimento della percentuale di presenze obbligatorie comporterà la non ammissione dello
studente all’esame finale del corso;
4. Il corso di Hairstylist Cinematografico consente la fruizione delle lezioni a distanza
esclusivamente in casi eccezionali quali calamità naturali, pandemie ecc.;
5. Il voto finale è composto nella seguente misura:
a) 25% frequenza alle lezioni;
b) 25% partecipazione in aula;
c) 25% prove in itinere;
d) 25% esame finale.
6. Il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso
previsto dal piano didattico, che hanno superato con successo l’esame finale e che hanno
completato i pagamenti delle quote mensili;
7. I costi del corso e le modalità di saldo sono specificati nel modulo di iscrizione;
8. Gli studenti hanno la possibilità di sospendere il corso e hanno tre anni di tempo dalla data di
iscrizione per riprendere e terminare il percorso didattico, posto il saldo delle quote mensili.

Titolo V – Funzionamento della Scuola

Art. 14 - Consegna del presente Regolamento ai nuovi iscritti
1. Al fine di promuovere la conoscenza delle norme che regolano la vita della comunità scolastica
anche presso le famiglie, il presente regolamento sarà disponibile digitalmente nel sito internet
www.accademiadelcinema.it, una copia fisica sarà disponibile presso la reception della segreteria
e una copia verrà inviata tramite e-mail a tutti i nuovi iscritti contestualmente all’inizio del corso.

Art. 15 - Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici
1. Alla prima lezione di ciascun corso, la Segreteria dà comunicazione ad ogni studente:
a) del calendario scolastico mensile;
b) dell’orario delle lezioni;
c) delle scadenze dei pagamenti delle quote mensili.

Art. 16 - Puntualità
1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell’orario scolastico,
anche per rispetto nei confronti dei docenti e degli altri allievi. Ripetuti ritardi possono essere
oggetto di provvedimenti disciplinari anche gravi quali la sospensione dalle attività scolastiche.

Art. 17 - Vigilanza
1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, che ha il dovere
di garantire l’ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e
la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell’orario di lezione l’obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell’intervallo l’obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente presente.

Art. 18 - Uscita dall’aula degli studenti in ora di lezione
1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall’obbligo di vigilanza, l’uscita dall’aula
degli studenti è autorizzata solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. In caso di improvviso malessere di uno studente, sarà cura della Segreteria contattare la
famiglia (o chi ne fa le veci) per i provvedimenti del caso. Nel caso lo studente sia minorenne,
può abbandonare la Scuola prima della fine delle lezioni per questa eventualità unicamente se
autorizzato anche telefonicamente da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 19 - Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione
1. Per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, le deroghe al normale orario di
lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità;
2. Per gravi e comprovati motivi, la Direzione può autorizzare in via eccezionale l’ingresso oltre
il termine della prima ora di lezione.
3. Per gravi e comprovati motivi, la Direzione può autorizzare in via eccezionale l’uscita prima
dell’ultima ora di lezione.

Art. 20 – Introduzione e consumo di alimenti nella scuola
1. È fatto divieto agli studenti di introdurre e consumare cibi e bevande all’interno delle aule, con
l’esclusione dell’acqua.

Titolo VI – Diritti e doveri degli studenti

Art. 21 – Diritti degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto:
a) a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
c) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
e) a recuperare le lezioni perse.

Art. 22 – Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti:
a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
b) ad avere nei confronti del Direttore della Scuola, del Corpo docente, del Personale non docente
e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere
all’interno della Scuola un comportamento civile ed educato;
c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi
di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
e) ad utilizzare correttamente le attrezzature, materiali e sussidi didattici e a rispettare le strutture
della Scuola, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
Art. 23 - Norme di comportamento
1. La violazione dei doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare dello
studente e il procedimento di accertamento è regolamentato all’interno di quanto previsto dal
Regolamento vigente.
2. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed
equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione
degli elementi di prova, considerata la durata del corso.

Titolo VII - Disciplina

Art. 24 - Infrazioni disciplinari
1. Per “infrazione disciplinare” o “mancanza disciplinare” si intende ogni comportamento,
atteggiamento, ravvisabile come mancanza disciplinare.
2. In particolare, e a scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare
di particolare gravità:
a) ogni comportamento irriguardoso od offensivo nei confronti del personale della scuola
(Direttore, Corpo docente, personale non docente o dei propri compagni);
b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio della Scuola, inclusa ogni
azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture
scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dalla Scuola ad uso degli studenti;
c) l’uscita dalla Scuola in orario scolastico senza permesso dell’Autorità scolastica.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell’assoluto divieto di fumare nei locali del
Centro, stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni
pecuniarie fino a 550 euro.

Art. 25 - Accesso alla Scuola di estranei non autorizzati
1. L’accesso alla Scuola da parte di estranei sprovvisti dell’autorizzazione dei competenti Organi
o comunque dell’Autorità scolastica è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l’accesso di estranei nella Scuola, in violazione del
divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza
penale, il Direttore esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica
Sicurezza.

Art. 26 - Uscita senza autorizzazione dalla Scuola
1. L’uscita, anche temporanea, dalla Scuola in orario scolastico senza autorizzazione dell’Autorità
scolastica è tassativamente vietata a tutti gli studenti.
2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave e come tale sarà
sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.
3. In presenza di uscita senza autorizzazione, la Scuola declina ogni responsabilità per tutte le
eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

Art. 27 - Generalità sui provvedimenti disciplinari
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato
preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Non può essere sanzionata la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
attivati dal Consiglio della Scuola, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze
disciplinari. La gravità dell’infrazione è lasciata alla valutazione discrezionale del Consiglio della
Scuola.
6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell’irrogazione delle sanzioni
disciplinari sono stabilite ai seguenti Art. 39 e Art. 40.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta “sospensione”).

Art. 29 - Procedimento disciplinare
1. Chiunque, personale docente o non docente, assista a fatti che possano configurarsi come
infrazione disciplinare sanzionabile o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, promuove
l’azione disciplinare trasmettendo alla Direzione, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione
circa i fatti di cui è a conoscenza
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell’infrazione sia identificato, la
Direzione procede alla convocazione del Consiglio della Scuola.
3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell’azione disciplinare e lo studente cui è
mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo
svolgimento dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in
caso affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; la motivazione della delibera è oggetto di
verbalizzazione.
5. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l’azione
disciplinare trasmetterà alla Direzione ogni elemento utile all’individuazione degli studenti in
parola, che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento
secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

Art. 30 - Risarcimento dei danni al patrimonio della Scuola
1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Scuola di esigere il
risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura
disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile
è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

Titolo VIII – Disposizioni finali e entrata in vigore del Regolamento

Art. 31 - Diffusione del Regolamento
1. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:
a) è consultabile nel sito internet della Scuola;
b) è depositata nell’Ufficio di Segreteria della Scuola e chiunque ne abbia interesse può chiederne
copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
c) è consegnata a ciascun docente del Centro, che è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme
ivi contenute;
d) è depositato presso la bacheca della reception e consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 32 - Approvazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato dalla Direzione dell’Accademia Nazionale del Cinema e
dello Spettacolo a partire dal 02/09/2024.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI

051.264457

dal lunedì al mercoledì dalle 10,30 alle 17,00


OPPURE COMPILA IL MODULO

sarai richiamato negli orari di segreteria